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Lui non vuole riconoscere il bambino, dovrò pensare a tutto io?

Art. 269 c.c Paternità e maternità

rifiuto riconoscimento del figlio

Domanda: 

Sono incinta ma il mio ex compagno non ha nessuna intenzione di riconoscere il bambino. Questo mi allarma perché penso che questo significhi che non avrò modo di chiedergli il giusto contributo per aiutarmi a crescere il bambino. Cosa posso fare?

Risposta:

Innanzitutto é doveroso sfatare un luogo comune, ovvero che un uomo abbia la facoltá di non riconoscere un figlio e quindi di non prendersi le proprie responsabilitá tra le quali il contributo al suo mantenimento. 

Legalmente esistono degli strumenti quali l’azione per il riconoscimento di paternità e/o maternità disciplinata dall’art. 269 c.c secondo cui “La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate, nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo…; la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.

La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità si propone con ricorso ex articolo 737 codice procedura civile al Tribunale competente. E’ possibile richiedere analisi ematiche o genetiche come appunto il test del DNA, al fine di dimostrare la paternità e la maternità.

Una volta che la paternità sará accertata, il padre, non si potrá sottrarre ai suoi doveri, e vi é di piú, infatti il genitore che da solo ha provveduto al mantenimento del figlio dalla nascita in poi, avrá diritto a chiedere all’altro genitore il risarcimento della metá di tutte le spese sostenute dalla nascita fino al momento del riconoscimento di paternitá.

É quanto statuisce la Corte di Cassazione (sent. 7986/14 )secondo cui “nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, e quindi uno solo di essi sia tenuto a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene comunque meno l’obbligo dell’altro genitore a risarcire la propria quota di mantenimento per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi”.

Ne consegue pertanto il principio fondamentale per cui il diritto del figlio al mantenimento e la corrispondente responsabilità genitoriale sorgano per il solo fatto della procreazione, tant’è vero che in capo al genitore, che ha sostenuto per intero i relativi oneri, é riconosciuto il diritto di agire per la rifusione pro quota delle spese pregresse, sin dalla nascita del figlio.

Avvocato Valeria Astolfi – Rimini

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