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Quale e’ la procedura e quali sono i documenti da presentare per sposarsi civilmente con un cittadino straniero?

Articolo 116 - Matrimonio fra cittadini italiani e stranieri

In base all’articolo 116 Codice Civile, che regola il matrimonio fra cittadini italiani e stranieri, il cittadino straniero deve inderogabilmente avere superato i 18 anni, non deve essere interdetto per infermità mentale e deve essere libero di stato. I futuri sposi devono fare richiesta di pubblicazione di matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi.

La documentazione occorrente per i matrimoni di stranieri comunitari ed extracomunitari, è una dichiarazione di nulla-osta, rilasciata in Italia dall’autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio paese presente in Italia. Tale nulla osta, nel caso di cittadini stranieri extra comunitari deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l’Autorità diplomatica o presso la Prefettura dove si ha la residenza o il domicilio o dove si intende effettuare il matrimonio; in mancanza di nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.

Per gli stranieri residenti in Italia l’ufficiale di stato civile acquisirà d’ufficio gli altri documenti necessari alle pubblicazioni di matrimonio. Tuttavia, un matrimonio valido in Italia, fra un cittadino italiano e uno straniero o fra due stranieri, non è necessariamente valido anche nello Stato di appartenenza dello straniero.

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