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Ricorso amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno ha la funzione di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Beneficiario dell’amministratore di Sostegno

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi.

Obiettivo

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Chi può presentare il ricorso amministratore di sostegno

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, da:

  • beneficiario (persona interessata)
  • familiari entro il 4° grado
  • gli affini entro il 2° grado
  • il Pubblico Ministero
  • il Tutore o Curatore
  • responsabili dei servizi sanitari e sociali

Poteri dell’amministratore di sostegno e limiti del beneficiario

I poteri dell’amministratore di sostegno sono quelli indicati dal decreto di nomina nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il Tribunale con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.