Separazione e divorzio
Recentemente è entrata in vigore in Italia la c.d. Legge Cartabia – D.Lvo 10 ottobre 2022 nr. 150 – che ha apportato importantissime novità anche per i procedimenti di separazione e divorzio rendendoli decisamente più snelli e rapidi, con molte meno Udienze e quindi con un notevole risparmio di tempo e denaro.
Una delle tantissime novità in tal senso è ad esempio quella di poter proporre in un unico Ricorso sia la domanda di separazione che quella di divorzio
Separazione
Per quanto riguarda nello specifico la separazione, occorre tenere presente che il Tribunale competente è quello del Comune di residenza del minore e, in mancanza di figli minori, il Tribunale dove è residente il convenuto.
L’udienza di comparizione dei coniugi viene fissata entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Non vi è più, come in passato, l’Udienza presidenziale ed i coniugi vengono sentiti direttamente dal Giudice relatore. Questo perché il Presidente può adottare i provvedimenti provvisori nell’interesse della prole anche senza sentire le parti e solo sulla base dei documenti che vengono allegati al ricorso.
Tra questi documenti particolare importanza riveste, in presenza di figli minori, il c.d. piano genitoriale, ovvero l’onere per i genitori di descrivere compiutamente le attività quotidiane/settimanali/mensili che impegnano i minori, per consentire al giudice di decidere al meglio su affidamento e diritto di visita tenendo ben conto quelle che sono le abitudini e gli impegni del minore.
Il minore che ha compiuto i 12 anni oggi deve obbligatoriamente essere sentito dal Giudice.
Ed ancora, altra importante novità è la possibilità per il Giudice di sanzionare il genitore che accetta il piano genitoriale proposto, ma poi non lo rispetta nei tempi e nelle modalità concordate.
Riguardo ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, le parti dovranno presentare le ultime tre denunce dei redditi, la documentazione sulla proprietà di immobili e veicoli, quote sociali, estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Potrà essere condannata al risarcimento la parte che omette di presentare al Giudice le proprie reali condizioni economiche, al fine di pagare un contributo di mantenimento inferiore.
Divorzio
la domanda di divorzio potrà essere proposta sin dall’atto introduttivo della separazione, in modo da concentrare gli sforzi probatori in un’unica attività istruttoria. Diversamente, sarà possibile riunire il procedimento di divorzio a quello di separazione, utilizzando gli atti istruttori del secondo anche per il primo. Per il divorzio occorrerà comunque il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione (che può essere chiesta in pendenza dello stesso giudizio di separazione) e la cessazione ininterrotta della convivenza tra i coniugi.
Separazione, divorzio e affidamento e mantenimento dei figli per le coppie non unite in matrimonio con negoziazione assistita
Si tratta di un metodo di definizione delle controversie introdotto già con la Legge n. 162\2014 e che la recente riforma Cartabia ha esteso anche per i casi di regolamentazione dell’affidamento e mantenimento dei figli minori per le coppie non unite in matrimonio.
In pratica è possibile procedere a separazione, divorzio e definizione delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori per le coppie non unite in matrimonio raggiungendo un accordo con l’assistenza dei rispettivi legali e senza necessità di recarsi in Tribunale. Senza Udienze.
L’accordo deve essere contenuto in un atto sottoscritto dai coniugi e depositato da uno dei due avvocati presso la Procura della Repubblica presente nel Tribunale del Comune di residenza del minore o di una delle parti.
Se il Procuratore della Repubblica ritiene che i minori, o comunque la parte economicamente più debole, sia stata sufficientemente tutelata, anche esaminando tutti i documenti prodotti dagli avvocati, emette il nulla osta alla separazione/divorzio/regolamentazione dell’affidamento mantenimento e collocamento minore. Dopo di che i legali che hanno assistito la coppia nella negoziazione assistita hanno l’obbligo di chiedere, entro i 10 giorni successivi alla pronuncia del procuratore, la trascrizione del tutto all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato celebrato o dove il minore è residente nel caso di coniugi non uniti in matrimonio.
La procedura è quindi estremamente veloce e permette alle parti un notevole risparmio di costi e di tempo.