Via Dei Mille, 34 - Rimini

L’interdizione

Devono essere interdetti i maggiori di età e i minori emancipati che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi o vengano privati della loro capacità di agire quando ciò sia necessario per assicurare loro adeguata protezione e non sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela quale quella dell’amministrazione di sostegno.

Competenza

Competente è il Tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta la domanda ha la residenza o il domicilio.

Obiettivo

Tutelare il patrimonio delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Chi può presentare il ricorso

Il ricorso può essere presentato da:

  • coniuge
  • familiari entro il 4° grado
  • gli affini entro il 2° grado
  • il Pubblico Ministero
  • il Tutore o Curatore
  • pubblico ministero