Fin dalla nascita, le bambine hanno, evidentemente, il medesimo diritto dei bambini a ricevere un proprio Nome, composto da uno o più Prenomi ed un Cognome. A seguito del Matrimonio, tuttavia, ex art. 143-bis del Codice Civile: “La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.”
Peraltro, ex art. 5, commi 2, 3 e 4, della Legge n° 898 del 1970, anche la donna divorziata può, in alcune circostanze, essere autorizzata del Giudice a seguitare ad utilizzare il cognome dell’ex coniuge: “Quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela”.
Tipica è la circostanza in cui l’ex marito è un professionista o un artista affermato e ormai anche l’ex moglie è socialmente identificata con quel cognome.
Comunque: “per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti”, la concessione dell’uso del cognome all’ex coniuge, può sempre essere ritirata dal Giudice, con una successiva sentenza contraria. Si può immaginare, in questo caso, l’ipotesi di una ex moglie che ridicolizzi il cognome maritale, tenendo una condotta di vita non consona alla posizione e al prestigio sociale dell’ex coniuge, di fatto danneggiando così lui, se non perfino anche gli eventuali figli, nati dalla loro precedente unione.
Peraltro, già in stato di Separazione Personale (Giudiziale o Consensuale), ex art. 156-bis del Codice Civile, la moglie può anche vedersi riconosciuto dal Giudice il diritto, invece, a rinunciare al cognome del marito, se ritiene che il suo utilizzo le arrechi un “grave pregiudizio”. Tuttavia, questo diritto della moglie al doppio cognome (il proprio più quello del marito) è nei fatti divenuta una mera facoltà d’uso, non apparendo ufficialmente in nessun atto pubblico. La donna sposata infatti, mantiene sempre, nella Carta d’Identità e in tutti gli altri suoi documenti e certificati, solo il proprio cognome da nubile.