Pur se la Legge n° 54 del 2006 ha proposto l’Affidamento Condiviso come norma, esiste infatti ancora, in capo al magistrato, la facoltà di affidare il minore esclusivamente ad uno solo dei genitori, se questo risultasse nel miglior interesse del bambino/a.
In questo caso, le decisioni di ordinaria amministrazione sono di completa spettanza del genitore affidatario e collocatario, mentre quelle di straordinaria amministrazione devono essere concordate con l’altro genitore. Quest’ipotesi, comunque residuale, diviene ora ancora più rafforzata, ex art. 337-quater c.c., quando il genitore non affidatario si mostrasse del tutto inaffidabile, irraggiungibile e/o pericoloso per il minore. In questo caso, il genitore affidatario ha infatti il diritto di prendere autonomamente tutte le decisioni riguardanti il figlio, comprese quelle straordinarie.
Tuttavia, anche il genitore totalmente escluso dalle decisioni sul figlio, mantiene sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del minore, oltre che naturalmente quello di chiedergli la modifica delle modalità dell’Affido, optando per un Affidamento “solo” Esclusivo all’altro genitore, Condiviso o persino Esclusivo a proprio favore.
Advocat Maria Cristina Morganti