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Cos’è l’affidamento “super esclusivo”?

Decreto legislativo n° 154 / 2013 - La responsabilità genitoriale

Con l’introduzione nel nostro ordinamento del Decreto Legislativo n° 154 del 2013, è stato inserito un apposito Capo II al Titolo IX del Libro I del Codice Civile, circa l’esercizio della responsabilità genitoriale, inserendo tra le righe anche una nuova modalità di affido dei figli, in caso di separazione dei genitori, il cosiddetto: “Affidamento Super Esclusivo”.

Pur se la Legge n° 54 del 2006 ha proposto l’Affidamento Condiviso come norma, esiste infatti ancora, in capo al magistrato, la facoltà di affidare il minore esclusivamente ad uno solo dei genitori, se questo risultasse nel miglior interesse del bambino/a.
In questo caso, le decisioni di ordinaria amministrazione sono di completa spettanza del genitore affidatario e collocatario, mentre quelle di straordinaria amministrazione devono essere concordate con l’altro genitore. Quest’ipotesi, comunque residuale, diviene ora ancora più rafforzata, ex art. 337-quater c.c., quando il genitore non affidatario si mostrasse del tutto inaffidabile, irraggiungibile e/o pericoloso per il minore. In questo caso, il genitore affidatario ha infatti il diritto di prendere autonomamente tutte le decisioni riguardanti il figlio, comprese quelle straordinarie.

Tuttavia, anche il genitore totalmente escluso dalle decisioni sul figlio, mantiene sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del minore, oltre che naturalmente quello di chiedergli la modifica delle modalità dell’Affido, optando per un Affidamento “solo” Esclusivo all’altro genitore, Condiviso o persino Esclusivo a proprio favore.

Advocat Maria Cristina Morganti

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