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Le forme speciali di testamento durante un’epidemia

Articolo 609 cod.civ.

Durante un’epidemia o altra circostanza particolare, se un testamento non può essere confezionato regolarmente si può redigere nelle forme non specificamente e tassativamente previste dall’ordinamento. Il testamento è atto solenne che deve essere compiuto, a pena di invalidità. Pertanto è possibile confezionare testamenti in base o a forme ordinarie (testamento olografo e testamento per atto notarile o a forme speciali (articolo 609 -619 cod.civ.)

Ciò si spiega in ragione di particolari circostanze o situazioni, nelle quali il testatore si trovi a redigere la scheda testamentaria, le quali rendano impossibile o particolarmente difficoltoso il ricorso alle forme ordinarie. E’ il caso del testamento fatto da chi non può confezionare in forma ordinaria perchè si trova in un luogo dove domina una malattia reputata contagiosa
o perchè sono in atto calamità pubbliche o infortuni (articolo 609 cod. civ.).

La disciplina delle singole figure, aventi in comune la dichiarazione resa dal testatore a un pubblico ufficiale e la redazione per iscritto da parte di quest’ultimo, presenta tratti comuni:

1) La semplificazione della forma, ridotta, a seconda dei casi, alla redazione in forma scritta da parte dell’ufficiale che riceve e sottoscrive;
2) La sottoscrizione del testatore e/ dei testimoni:
3) La provvisorietà dell’efficacia dell’atto, che decade automaticamente trascorsi tre mesi dalla cessazione delle circostanze di emergenza;
4) la necessità di deposito dell’atto;
5) Le fattispecie di nullità.

L’ipotesi specifica di nullità, oltre a quella della decadenza dopo tre mesi allorchè sia possibile redigere l’atto nelle forme ordinarie, di fatto è solo la forma scritta, come anche evincibile dal disposto di cui all’articolo 619 cod. civ.). La ratio dell’istituto è comunque tutelare la volontà del testatore e fare in modo, per quanto possibile, che tale atto sia redatto nel pieno della facoltà mentali e con una volontà consapevole.
Che non esonera pertanto nessuno dal redigere, non appena sia possibile, un atto nelle forme ordinarie e tassativamente previste.

Se le formalità ordinariamente prescritte per la confezione del testamento sono ridotte all’essenziale, comunque, la legge richiede sempre la redazione nella forma scritta secondo la Giurisprudenza, l’impossibilità a servirsi delle forme ordinarie non va intesa in senso di assoluto rigore, essendo sufficiente che sussista “difficoltà” ad avvalersi delle forme ordinarie; inoltre, “impossibilità” e “difficoltà” vanno valutate soggettivamente. Così delle «malattie contagiose» (art. 609) si precisa che è sufficiente la credenza diffusa nella opinione pubblica – e quindi sia essa o meno conforme a verità, come indica la norma con il termine «reputata» –, indipendentemente dalla posizione della scienza ufficiale, e si richiede che si manifestino in forma epidemica, o almeno contagiosa, con carattere di serietà. Si tratta insomma di condizioni oggettive di tempo e di luogo (malattie contagiose; calamità pubbliche; navigazione marittima; navigazione aerea) e talvolta di situazioni soggettive (infortunio; militari e assimilati) indicate per ciascuna delle quattro forme previste, le cui nozioni si fanno coincidere con il significato comune dei termini, normalmente con esclusione di ogni diverso significato. Ecco pertanto come tale forma attenuata mitiga dunque il requisito formalistico dell’atto testamentario. Il quale, non appena possibile, per le caratteristiche sue intrinseche, richiede che le forme specificamente previste siano rispettate. Questo è dunque un qualcosa in più che l’ordinamento prevede, laddove si verifichino situazioni, come le epidemie, che possano far venir meno tutti i presupposti, non solo di legge, ma anche in fatto affinchè venga confezionato un regolare atto mortis causa.

Avvocato Valeria Astolfi

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