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Gli accordi di divorzio fai da te

Legge n° 162 del 2014

La Legge n° 162 del 2014, di conversione del Decreto Legislativo n° 132 del 2014, disciplina tra l’altro il nuovo istituto del cosiddetto “Accordo”, in materia di separazione personale consensuale e/o divorzio congiunto.

In particolare, i coniugi senza figli minori, non economicamente autosufficienti o disabili, avranno ora l’opportunità, ex art. 12 della Legge in parola, di stipulare in prima persona un “accordo” scritto di separazione personale, cessazione degli effetti civili/scioglimento del loro matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di una separazione o divorzio già celebrati.

Essi potranno peraltro agire anche senza l’assistenza di Avvocati, rivolgendosi direttamente al Sindaco del loro Comune di residenza, ovvero del Comune dove era stato iscritto/trascritto il loro Matrimonio. L’Ufficiale di Stato Civile avrà solo l’onere di invitare i coniugi a tornare in Comune, non prima di un mese dalla firma dell’atto, per confermare la loro volontà.
Tuttavia, tale ampia libertà, lasciata dal legislatore ai coniugi, pare essere di ardua applicazione pratica, stante la naturale insufficiente preparazione giuridica della maggioranza dei cittadini e probabilmente anche del personale amministrativo.

Una cosa è annotare il nuovo status “libero” di due soggetti, prendendo atto dell’esistenza di una valida sentenza, altro sarà redigere materialmente un “accordo” di divorzio! E’ dunque prevedibile che: o quest’istituto resterà in concreto non utilizzato dai cittadini (magari in favore della ben più praticabile “negoziazione assistita”), o sarà presto foriero di nuove controversie e impedimenti. 

Advocat Maria Cristina Morganti

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