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L’obbligo di assistenza ai genitori

ex art. 147, c.c - art. 433 - Assistenza e obbligo alimentare

Mentre i figli hanno diritto al mantenimento totale, dalla nascita e fino a quando non raggiungono la piena indipendenza economica (ex art. 147, c.c.), i genitori maturano il diritto “legale” all’assistenza da parte dei figli, solo se si trovano in reale e persistente stato di bisogno e comunque anche privi di un coniuge che possa provvedere alle loro esigenze.

In questo caso, infatti, il genitore bisognoso, ex artt. 433 e ss. del Codice Civile, ha diritto di ricevere dal figlio delle piccole somme periodiche di denaro, sufficienti ad evitargli l’indigenza (il cosiddetto “Assegno Alimentare”), ovvero ad essere ospitato nella sua casa.

In ogni caso, l’eventuale assegno deve essere richiesto al Giudice, che valutate le condizioni economiche di entrambe le parti, stabilirà l’an e il quantum dovuti. In caso di due o più figli, tutti sono obbligati nei confronti dei genitori, evidentemente in misura diversa, in ragione delle diverse capacità economiche di ciascuno.

Il semplice fatto che uno dei figli assista con più solerzia o da più tempo il genitore in difficoltà non solleva quindi gli altri, dal compiere i loro doveri nei confronti del padre / madre indigenti (ex art. 441, c.c.). Sono potenzialmente e reciprocamente “obbligati” tutti i figli (compresi gli adottati) e tutti i genitori (compresi gli adottanti).

In assenza dei figli, sono obbligati i nipoti e in assenza dei genitori, i nonni.
Tuttavia (ex art. 448-bis, c.c.), il genitore dichiarato decaduto dalla “Responsabilità Genitoriale”, perde contemporaneamente anche il diritto a chiedere gli “alimenti” al discendente, oltre che la posizione di “erede legittimario” (ex art. 536, c.c.), in caso di eventuale pre-morte del figlio/nipote. 

Advocat Maria Cristina Morganti

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