Nel caso di obbligo di contributo al mantenimento dei figli minori, alcune spese straordinarie richiedono il preventivo accordo tra i coniugi, altre no. Segue un protocollo del Tribunale di Ancona che le definisce e classifica:
A) SPESE MEDICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari.
B) SPESE MEDICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculìstiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci particolari.
C) SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D) SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scoiastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria.
E) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo – scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo
F) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
- viaggi e vacanze.
Articolo a cura dell’Avvocato Geraldine Testa