Via Dei Mille, 34 - Rimini

Responsabilità genitoriale: evoluzione del sistema potestativo

Novità al D. Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154

DOMANDA: Quali sono le novità sulla potestà genitoriale?

RISPOSTA: 
Tra le numerose novità apportate con il recente D. Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 alla disciplina in materia di filiazione, emerge in primo luogo una diversa definizione della potestà genitoriale che viene, infatti, sostituita dalla cosiddetta ” responsabilità genitoriale”.

Tale innovazione, lungi dall’essere una mera apostrofazione terminologica, si pone, invece, come vera e propria evoluzione nella valutazione e conseguente disciplina del rapporto genitore / figlio. Infatti, se da un lato la potestà genitoriale, e prima ancora la ” patria potestà” presupponevano un concetto di “potere” sul figlio minore, la responsabilità genitoriale, dall’altro, parte dal presupposto che il figlio è autonomo portatore di diritti quali quello ad essere istruito, educato ed assistito moralmente, diritti della cui garanzia, dunque, il genitore è giuridicamente responsabile . Ed è proprio sulla base di questo rinnovato concetto di responsabilità, più che di esercizio di potere/ dovere, che sono state costruite molte delle novità introdotte dalla recente normativa.

Basti pensare al diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i giudizi, comprese le separazioni tra coniugi, che tangenzialmente possano riguardarlo, ed alla nomina obbligatoria di un Curatore speciale minorile, che sia di fiducia o designato dall’organo giudicante tra un elenco di professionisti altamente specializzati in materia minorile, tutte le volte che tra i genitori sorga un conflitto d’interesse. Ebbene, quest’ultima figura, proprio in virtù della rinnovata consapevolezza che il minore è autonomo portatore di diritti, fatto questo, a dire il vero, non assolutamente nuovo in quanto da sempre la disciplina in tema di famiglia ha preso le mosse dall’interesse superiore del minore, ha poteri molto diversi dal cosiddetto tutore, infatti, a differenza di quest’ultimo ha la vera e propria rappresentanza processuale del minore in giudizio.
Fatto quest’ultimo assolutamente indicativo dell’evoluzione del concetto di figlio inteso quale vera e propria parte processuale in tutti i giudizi nei quali tangenzialmente le relative decisioni vanno ad incidere sulla sua posizione. Una nuova presa di coscienza, dunque, che si spera possa trovare applicazione dentro e fuori le aule giudiziarie.

Avv. Tiziana Chiapponi

Condividi su: