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QUANDO L’EX CONIUGE HA DIRITTO A PERCEPIRE LA QUOTA DI TFR DELL’ALTRO CONIUGE

Quali sono i presupposti affinchè sussista il diritto a percepire una quota di TFR dell’ex coniuge?

La Legge sul Divorzio riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del TFR dell’altro coniuge in presenza di due presupposti:
1. Il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge un assegno divorzile versato con cadenza periodica: in altri termini, se il coniuge non ha diritto all’assegno o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie.
2. In secondo luogo, il coniuge interessato alla quota del TFR dell’ex lavoratore non deve essere convolato a nuove nozze. Se il coniuge divorziato ha intrapreso una convivenza con un soggetto terzo può chiedere la quota del TFR dell’ex coniuge.
 Quando nasce il diritto al TFR?
 Il TFR può maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio.
Se il TFR è maturato prima, ovviamente il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza stessa: il Tribunale ha infatti tutti gli elementi per valutare le sostanze dell’uno e dell’altro coniuge.
Se il TFR viene a maturazione dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà avanzare un’apposita istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto . Il Tribunale valuterà se al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i due presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge e se il suo stato civile è rimasto libero.
A quanto ammonta la quota di TFR?
La Legge sul Divorzio afferma che la percentuale della quota di TFR dovuta all’ex coniuge divorziato corrisponde al 40% dell’indennità totale “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
In altre parole, il divorziato non ha diritto al 40% del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie: tale 40% va rapportato all’arco di durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro.
E’ pacifico che l’arco di durata del matrimonio’ comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: solo in questa data, infatti, si è definitivamente e sicuramente ottenuto lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario

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