A nulla varrebbe infatti, in questi casi, invocare il Dlgs. n° 196 del 2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in quanto anch’esso prevede la liceità del trattamento dei dati personali, pur senza il consenso del legittimo possessore, se effettuato: “per lo svolgimento delle investigazioni difensive, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n° 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge”. (art. 135).
L’unica accortezza è comunque di astenersi dall’effettuare riprese audio-video di “luoghi di privata dimora” (come filmare gli incontri degli amanti nella abitazione di uno di loro) e/o intercettare le telefonate o la corrispondenza del partner presunto traditore, integrando tali condotte addirittura i “Delitti contro la inviolabilità del domicilio”, ex artt. 614 – 623-bis, del Codice Penale.
In ogni caso, non è bastevole presentare in giudizio la mera “Relazione Finale”, fornita dal tecnico, all’esito delle indagini, ma egli dovrà anche rendere al Giudice precisa testimonianza orale, circa quanto effettivamente appreso.
Advocat Maria Cristina Morganti