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Quando avviene un sinistro stradale tra due veicoli a motore identificati ed assicurati e quando da esso siano derivati danni ai veicoli stessi o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione.
La compagnia di assicurazione, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno e può essere, quindi, trattenuta dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior dovuto.
In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di legge o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione giudiziale – nei soli confronti della propria compagnia di assicurazione – solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Questa procedura (detta “di risarcimento diretto”) non si applica ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli (cosiddetti sinistri multipli , ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero (in questo caso ci si deve, infatti, rivolgere all‘Ufficio Centrale Italiano, nè nel caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (il quale deve indirizzare la richiesta all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro).

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