Via Dei Mille, 34 - Rimini

Il Diritto di visita del genitore non collocatario al tempo del Coronavirus.

Il DPCM dell’8 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, lettera a

Acceso dibattito quello sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario ai tempi del Covid-19.

Il DPCM dell’8 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, lettera a), consentiva gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la “residenza o il domicilio” e le “FAQ” diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedevano espressamente che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Nulla quaestio dunque, come aveva puntualmente osservato il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con provvedimento dell’11 marzo 2020: il diritto di visita non cede di fronte alle misure di contenimento. E’ stata l’entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 che ha messo in crisi il diritto di frequentazione genitori – figli, prevendendo, all’art. 1, comma 1, lettera b) che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.

Se dunque gli unici spostamenti consentiti sono quelli caratterizzati da “assoluta urgenza”, vi possono davvero rientrare quelli per recarsi presso la casa del genitore collocatario?

A mettere fine al dibattito è (finalmente) intervenuto, in data 1° aprile 2020, l’aggiornamento delle “FAQ” diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i fenitori

Pertanto, alla luce dei chiarimenti emessi, è evidente che il diritto di visita non si sospende, a nulla rilevando la circostanza di doversi spostare al di fuori del proprio Comune e la stessa cosa vale anche per coloro che ad oggi, vivono situazioni di crisi familiare “di fatto”, senza ancora disporre di alcun provvedimento del giudice che abbia regolato le modalità di visita.
Anche in questo caso, se vi è accordo dei genitori, gli spostamenti sono consentiti.

Avvocato Valeria Astolfi

Condividi su: