Via Dei Mille, 34 - Rimini

Negoziazione assistita, nuova possibilità di risolvere le controversie

Decreto Legislativo n° 132 del 2014

E’ appena stato convertito con la legge n° 162 del 2014, il Decreto Legislativo n° 132 del 2014. I 23 articoli del testo, affrontano a tutto tondo la realtà giudiziaria, al fine di semplificare e velocizzare il processo civile.

In particolare, l’art. 6 della Legge disciplina il nuovo istituto della “Convenzione di Mediazione Assistita”, in materia di separazione personale consensuale e/o divorzio congiunto. I coniugi decisi a dividersi, possono cioè raggiungere, con l’ausilio di almeno un Avvocato/Avvocato Stabilito ciascuno, un accordo scritto di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili/scioglimento del loro matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di una separazione o divorzio già celebrati.

Tale convenzione dovrà essere quindi trasmessa direttamente al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, che vi apporrà un visto.

In presenza di figli minori, economicamente non autosufficienti o disabili, il Procuratore trasmetterà la “Convenzione” al Presidente del Tribunale (entro 5 giorni dal ricevimento) che, ascoltati i genitori, valuterà la conformità della stessa agli interessi della prole, confermandone così la piena validità, al pari di una sentenza.

In ogni caso, gli Avvocati delle parti hanno l’onere di far trascrivere la Convenzione, entro 10 giorni, presso il registro di Stato Civile del Comune, dove il matrimonio dei loro assistiti era stato iscritto/trascritto, pena una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 10.000 euro, a discrezione del singolo Comune), che peraltro pagherebbero i difensori stessi. 

Advocat Maria Cristina Morganti

Condividi su: