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Quando cessa il dovere di mantenere gli studi al figlio maggiorenne?

Doveri di mantenimento verso i figli - art. 155 - 155 bis

Domanda: Mia figlia ha iniziato ha studiare in tarda età. Fino a quando dovrò riconoscergli l’assegno di mantenimento?

Risposta: In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, la circostanza che la figlia abbia deciso di studiare solo in età più avanzata, rispetto alla normalità, non può ritorcersi a suo danno, dovendo i genitori assecondare le inclinazioni ed aspirazioni della prole, tranne che venga dimostrato che il cambio di scelte mascheri, in realtà, la volontà di non lavorare, né di studiare (Nella specie, la figlia maggiorenne, dopo aver svolto, per un periodo di tempo molto limitato, alcuni lavori precari, aveva intrapreso, con profitto, gli studi universitari, sostenendo ben nove esami in un solo anno accademico).

 

(1) La pronuncia in rassegna, applicando un principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (Cass. 24 settembre 2008 n. 24018, inGuida al dir., 2008, 41, 37, con nota di M. Fiorini), ha messo in risalto la portata della disposizione di cui all’articolo 147 Cc, là dove coniuga l’«obbligo di mantenimento» dei figli a quello di «tener conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli». In particolare, il giudice del merito ha rilevato, per un verso, che la figlia maggiorenne, intraprendendo gli studi universitari, aveva scelto “un percorso confacente alle sue aspirazioni”, e, per altro verso, che i genitori dovevano assecondare le inclinazioni ed aspirazioni della prole. Sotto quest’ultimo profilo, la Suprema Corte, nella richiamata pronuncia, ha affermato che tale dovere è da ritenersi sussistente: «finché le caratteristiche d’età del figlio – benché maggiorenne – si rendano compatibili con ansie di cambiamento e di accrescimento professionale e culturale

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