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La tutela del nome e dello pseudonimo

ex art. 6, 7 e 8 c.c.

L’importanza che il Nome (inteso come insieme comprendente il Prenome e il Cognome) riveste nella vita di ciascun cittadino è fortemente sottolineata dal nostro legislatore, che gli riconosce esplicitamente dignità di “diritto” (ex art. 6 c.c.). Inoltre, i successivi articoli 7 e 8 ne regolano anche la tutela, nel caso in cui un terzo ne voglia impedire l’uso al legittimo titolare o ne faccia egli stesso un utilizzo illegittimo o comunque per lui in qualche modo pregiudizievole. Peraltro, un’eventuale causa giudiziaria, richiedente l’inibizione dall’indebito uso altrui e il relativo ristoro per i danni (patrimoniali e/o extrapatrimoniali) già patiti, è azionabile non solo dal legittimo detentore del Nome, ma anche dai suoi parenti, qualora rinvengano un interesse alla sua protezione per “ragioni familiari”.
Identica tutela è inoltre espressamente riconosciuta, ex art. 9 c.c., anche allo “Pseudonimo”, a patto che sia usato dal titolare abitualmente, fino a fargli acquistare: “l’importanza del nome”. Emblematico è il caso dell’artista, che è conosciuto dal grande pubblico, spesso anche soltanto, con il proprio “Nome d’Arte” o appunto “Pseudonimo”. Esso infatti, in questi casi, servendo a identificare esattamente una determinata persona fisica, finisce per svolgere la stessa funzione giuridica, economica e sociale, del Nome vero e proprio, in tutti gli ambiti e relazioni (familiari, lavorativi, ecc…), che essa quotidianamente intrattiene.
Naturalmente, non è comunque possibile precludere l’utilizzo del proprio Nome e/o Pseudonimo ad altri che ne siano anch’essi legittimi titolari, come avviene nei casi di omonimia o quando, per esempio, esso venisse utilizzato come nome di fantasia in un’opera letteraria, se diffuso nella popolazione generale in misura tale da non consentire il riconoscimento di nessuna persona determinata.

Advocat Maria Cristina Morganti

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