L’amministratore di sostegno assiste persone con problemi fisici o psichici nel compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Vediamo chi è come farne richiesta al giudice.
L’amministratore si occupa dell’assistenza, della rappresentanza e del supporto di persone che, a causa di problemi fisici o psichici, non sono in grado di provvedere autonomamente agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Si pensi agli anziani, ai tossicodipendenti o agli invalidi che, seppur mantenendo una certa capacità intellettiva non sono completamente autosufficienti, e quindi non possono pagare le bollette o gestire delle compravendite in autonomia.
Lo scopo dell’amministratore di sostegno, quindi, è di garantire la protezione giuridica al soggetto in difficoltà, ma senza limitare in maniera eccessiva la sua capacità di agire.
Chi può essere nominato amministratore di sostegno
La persona che rivestirà l’incarico di amministratore di sostegno è scelta dal giudice e nella maggior parte dei casi la scelta cade sulla persona indicata dallo stesso beneficiario. Infatti, nell’atto di nomina il giudice deve preferire:
- il coniuge;
- padre o madre;
- figlio;
- fratello o sorella;
- parente entro il 4 quarto grado.
Se nessuno dei predetti soggetti risulta idoneo, il giudice potrà nominare un soggetto estraneo al beneficiario scelto tra quelli presenti in un apposito elenco di professionisti e non depositato presso l’ufficio del Giudice tutelare. generalmente questi soggetti sono avvocati, notai, psicologi ed educatori.
Come presentare ricorso per l’amministratore di sostegno
Per ottenere l’amministratore di sostegno occorre presentare ricorso al giudice tutelare del luogo in cui si ha la dimora abituale. Il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato oppure da:
- coniuge o dalla persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore o curatore;
- pubblico ministero.
inoltre utile, benché non necessario, fornire una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa, onde delineare fin da subito il progetto di sostegno che dovrà essere poi messo a punto dal Giudice Tutelare.
Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c.
Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario; entrambi gli atti devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.
La fase istruttoria può esaurirsi con l’audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti) e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso; tuttavia, il Giudice Tutelare, in virtù degli ampi poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall’art. 407 c.c., può disporre, anche d’ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario.
Il Giudice Tutelare provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo.
La nomina dell’amministratore di sostegno può essere revocata in ogni momento in cui vengano meno le condizioni che ne hanno generato la necessità. La decadenza della funzione non può però essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal giudice tutelare con apposito decreto a seguito di specifica istanza dell’interessato, del suo amministratore o degli altri soggetti interessati
Avvocato Valeria Astolfi