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Eredità – Cos’è la successione legittima

Ex artt. 536 - 457 del Codice Civile

testamento la leggitima

L’art. 457 del Codice Civile, in materia di successioni recita: “L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.” Sono detti “legittimari” o “eredi necessari” i soggetti a cui è riservata “di diritto” una quota di eredità, anche contro un’eventuale volontà diversa del de cuius stesso. Ex art. 536, c.c. i “legittimari” sono solo i parenti entro il 1° grado, quindi: coniuge, figli e genitori del “testatore”. La quota di patrimonio di cui ciascuno può disporre liberamente è dunque variabile: 1/2 del totale (se lascia solo il coniuge o un figlio), 1/3 (se lascia il coniuge e un figlio) o 1/4 (se concorrono il coniuge e più figli o il coniuge e i genitori).

L’erede legittimario ha peraltro l’onere di verificare, all’apertura del testamento del de cuius, se la propria quota di “legittima” è stata rispettata, secondo le misure suddette, per poter eventualmente impugnare il testamento medesimo, chiedendo così la “riduzione” delle quote dei coeredi e la “reintegrazione” della propria, ex art. 553 e ss. del Codice Civile.

Advocat Maria Cristina Morganti

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