Via Dei Mille, 34 - Rimini

QUANDO PUÓ ESSERE DISPOSTO L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO MINORE?

L’affidamento esclusivo del figlio minore a uno dei genitori viene disposto dal giudice quando l’affidamento condiviso risulta essere contrario all’interesso del figlio (art. 337 quater c.c.).

Il principio di bigenitorialità e l’affidamento condiviso rappresenta la regola, e quindi
entrambi i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, partecipano all’educazione dei figli, prendono le decisioni di maggiore interesse per i minori, come ad esempio quelle relative alla scuola, alla salute e all’educazione.
Se i genitori sono in disaccordo sulle questioni principali, si dovranno rivolgere al giudice.
Le questioni di ordinaria amministrazione, vale a dire quelle relative alla vita quotidiana, potranno anche essere decise dai genitori in modo separato.
Quando il giudice dispone l’affidamento decide anche il collocamento, vale a dire dove il figlio dovrà abitare in modo stabile.
Anche in caso di affido condiviso, il minore verrà collocato alla residenza di uno dei genitori.
Il collocamento diverge  dall’affidamento e consiste nell’assegnazione della residenza al minore. Nella maggior parte dei casi, i figli vengono collocati dove abita la madre, in considerazione del suo ruolo centrale e che si adatta meglio all’educazione dei figli.
Questo significa che il minore abiterà a casa con la mamma e incontrerà il papà nei giorni e alle ore che il giudice prevede.
L’affidamento esclusivo sussiste se ricorrono motivi gravi a causa dei quali il genitore appaia del tutto inadeguato al suo ruolo.
Costituisce un esempio, il marito che scompare dalla vita del figlio.
L’unica ragione che può portare un giudice a una scelta di questo genere è l’interesse del minore, il bisogno e l’obbligo giuridico di garantire a lui o a lei un sano sviluppo psico-fisico.
La giurisprudenza ha ritenuto che si possa prevedere la forma di affidamento esclusivo quando l’affidamento condiviso recherebbe pregiudizievole per il figlio, quando uno dei genitori non è idoneo o non è capace di prendersi cura del minore, ad esempio un genitore che si disinteressa ai figli e quando il minore rifiuta di rapportarsi con uno dei genitori.
Ad esempio se non si provvede alla cura e all’educazione del figlio minore, non si versa volontariamente l’assegno di mantenimento, si fa utilizzo di sostanze stupefacenti, si è riconosciuti incapaci d’intendere e volere, ci si rende irreperibili., se il genitore al quale i figli non vengono affidati resta assente e non si costituisce nel giudizio di separazione e, non ha rivendicato il suo diritto ad esercitare il suo ruolo genitoriale né ha chiesto l’affido condiviso, quando il minore viene ascoltato dal giudice e riesce a spiegare i motivi per i quali preferisce essere affidato a uno dei genitori.
Situazioni molto frequenti, nelle quali le negligenze di un genitore, il suo completo disinteresse nei confronti del figlio minore, sia dal lato affettivo sia del lato economico, portano il giudice ad escludere l’affido condiviso.
Le conseguenze dell’affidamento esclusivo
In questo genere di affidamento, l’affidatario deve esercitare in modo principale la responsabilità genitoriale.
Lo stesso deve favorire il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, perché quest’ultimo eserciti il diritto di visita (nei tempi e secondo le modalità stabilite dal giudice) e partecipi alle decisioni più importanti nell’interesse dei figli.
Il genitore non affidatario conserva sempre il diritto-dovere di vigilare sull’educazione ed istruzione del figlio, potendo ricorrere dinanzi all’autorità giudiziaria quando ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all’interesse del minore.
L’affido esclusivo, dunque, non comporta – come si pensa erroneamente – la perdita della responsabilità genitoriale in capo al genitore che non ha ottenuto l’affidamento della prole, ma una sua limitazione se sussistano particolari motivi che abbiano portato il giudice a ritenere l’affidamento condiviso dannoso per i figli minori.

Condividi su: