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La CTU: Consulenza Tecnica d’Ufficio nei casi di Affidamento dei minori, Separazione e Divorzio

C.T.U. (art. 191 c. p. c.)

Ci possono essere svariati motivi che portano a difficoltà nel rapporto di coppia e, quando i tentativi fatti per riuscire a risolvere la situazione non danno degli esiti positivi, la coppia può arrivare a prendere la decisione di separarsi, ricorrendo ad un aiuto legale.
La separazione tra due persone è considerata, dalla maggior parte degli psicologi, uno degli eventi di vita più stressanti, per tutti i membri che compongono la famiglia (dai genitori, ai figli, ai rispettivi nonni); spesso le conseguenze psicologiche sono affini alle conseguenze di un lutto.

I coniugi che sono riusciti a trovare un sorta di accordo per la separazione possono chiedere direttamente al Tribunale civile la separazione consensuale; altrimenti, quando non vi si riesce a trovare un accordo si passa ad una separazione giudiziale.

Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare, allo stato, l’omologazione”; il contrasto può vedere varie motivazioni, in alcuni casi anche la presenza di nuovi compagni.
Sovente i figli, ai quali viene meno l’unità del proprio nucleo familiare, subiscono e patiscono le decisioni dei “grandi”, e nella maggior parte dei casi non riescono a capire o ad elaborare giungendo a subire un vero e proprio trauma.

Cresce il numero dei magistrati che, o per loro decisione o per richiesta di una o di entrambe le pèarti, nominano degli esperti quali psicologi, psichiatri, neuro- psichiatri infantili per effettuare una C. T. U. (art. 191 c. p. c.), ovvero dei consulenti che hanno il compito di valutare le competenze genitoriali della copia e decidere quale sia l’affidamento più idoneo per il minore.

L’esperto designato dal giudice, potrà essere uno psicologo, uno psicoterapeuta, uno psichiatra, un neuropsichiatria, un medico legale; fondamentale che abbia un bagaglio conoscitivo specifico in relazione alla conoscenza sull’età evolutiva ed in particolar modo sul bambino che vive in una famiglia che si sta o che si è divisa.
Alla nomina di un consulente tecnico le parti possono avere la possibilità di effettuare la nomina di consulenti tecnici di parte, C. T. P., che lavoreranno al fianco del C. T. U., effettuando delle proposte e ne controlleranno il lavoro avvalendosi anche della possibilità di fornire relazione scritta (art. 195 c. p. c.).

Per la metodologia utile all’espletamento dell’incarico il C. T. U. si deve avvalere di alcuni principi del Codice Deontologico dello Psicologo Forense:

Art. 6: Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili. Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro.

Art. 7: Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte. Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative esplicitando i limiti dei propri risultati. Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare compreso il presunto abusante), deve denunciare i limiti della propria indagine.

Art. 8: Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato.

Art. 11: Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto. Egli ricorre, ove possibile, alla video registrazione o, quantomeno, alla audio registrazione delle attività svolte consistenti nella acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.

Art. 14: Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi. Garantisce nella comunicazione con il minore che l’incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini.

Art. 15: I colloqui con il minore tengono conto che egli è già stato sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.

Art. 17: Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori ed i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere. Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.

La C. T. U. prevede un calendario di incontri: incontri individuali, ove verrà sentita la persona singolarmente in modo da raccogliere la propria storia anamnestica; incontri di coppia, per avere informazioni circa la storia della coppia e il loro livello di conflittualità, le osservazioni tra i figli ed il genitore, per appurare che tipo di rapporto vi sia; le visite domiciliari, per apprezzare se il minore abbia uno spazio adeguato alla propria crescita psico- fisica; ed una parte relativa ai test mentali, per avere un quadro completo sulla personalità delle parti.

Agli incontri potranno partecipare i consulenti delle parti, che hanno il compito di assistere il padre o la madre, di collaborare con il consulente del Giudice proponendo delle richieste o facendo delle osservazioni.

Avvocato Valeria Astolfi

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