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Infortuni sul lavoro: come contestare l’indennità riconosciuta dall’INAIL?

Che fare per ottenere quanto effettivamente dovuto?

Molto frequenti sono i casi di lavoratori vittime di infortuni sul luogo di lavoro, i quali – a seguito di lunghissimi iter medico-legali – si vedono riconosciuta una percentuale di invalidità e una indennità minima rispetto ai danni effettivamente subiti.

Che fare in questi casi per ottenere quanto effettivamente dovuto?

Il lavoratore può far valere le sue ragioni, proponendo ricorso contro il provvedimento dell’INAIL.
Il primo passo è redigere un atto di opposizione nel quale bisognerà specificare i motivi per i quali non si ritiene giustificabile il provvedimento e che dovrà essere notificato entro i tre anni previsti ai fini delle prescrizione.
In caso di inabilità permanente, è necessario specificare la misura dell’indennità che si ritiene spettante.
Se l’opposizione riguarda il giudizio medico sulla misura del danno residuo oppure sulla durata della inabilità temporanea, deve essere corredato di idoneo certificato medico.

La domanda dovrà essere inoltrata direttamente alla sede locale dell’INAIL più vicina alla vittima di infortunio.

Nel caso in cui l’assicurato non riceva risposta dall’INAIL nel termine di 60 giorni da quello in cui ha presentato l’opposizione o se la risposta dell’Istituto non gli sembri soddisfacente potrà presentare ricorso giudiziale dinnanzi al giudice del lavoro.

 

Malattia professionale: Cosa può fare il lavoratore se l’INAIL nega il riconoscimento dell’origine professionale della malattia?

Se l’INAIL non ritiene di accogliere la richiesta di riconoscimento di malattia professionale presentata dal lavoratore gli invia una comunicazione .
Il lavoratore ha la facoltà di chiedere all’INAIL di riesaminare la sua richiesta, dando avvio alla c.d. opposizione amministrativa.
Il ricorso in opposizione deve essere inoltrato alla Sede INAIL che ha emesso il provvedimento negativo.
L’opposizione del lavoratore può essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), oppure mediante raccomandata A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento negativo.
È opportuno chiarire che il termine di 60 giorni per presentare opposizione non è perentorio: l’INAIL infatti accetta e decide comunque nel merito i ricorsi anche se presentati in ritardo, ma purché giungano entro e non oltre 3 anni e 150 giorni dalla diagnosi della malattia professionale.
L’opposizione amministrativa, per non essere ritenuta inammissibile dall’Istituto, deve essere adeguatamente motivata. Ciò significa che deve contenere specifiche censure e precisi elementi di contestazione del provvedimento negativo. È inoltre preferibile che alla stessa vengano allegate certificazioni mediche e che venga fondata su un parere medico-legale.
Successivamente il lavoratore viene sottoposto a una visita collegiale dai medici dell’INAIL e dal proprio medico di fiducia.
Le risultanze della visita collegiale non sono vincolanti e quindi il lavoratore non soddisfatto dell’esito della collegiale avrà sempre la possibilità di instaurare un giudizio contro l’INAIL.
Il procedimento di opposizione amministrativa deve essere concluso dall’INAIL nel termine di 150 giorni dalla sua instaurazione e si deve concludere con la formale notifica al ricorrente delle decisioni che sono state assunte.

Se l’INAIL non dà riscontro entro 60 giorni dalla notifica dell’opposizione amministrativa o l’esito del ricorso è sfavorevole, il lavoratore può convenire in giudizio l’INAIL avanti l’Autorità Giudiziaria, ovvero il Tribunale del Lavoro, ai sensi dell’art. 111, D.P.R. n. 1124/1965 e ss.mm.ii..
Il termine per agire in giudizio contro l’INAIL si prescrive entro 3 anni e 150 giorni dal giorno in cui si è manifestata la malattia professionale che solitamente coincide con il giorno della diagnosi della stessa.

Il lavoratore che intende convenire in giudizio l’Istituto avanti l’Autorità Giudiziaria dovrà farsi assistere da un avvocato che redigerà un ricorso, che andrà depositato nella cancelleria del giudice territorialmente competente insieme alla documentazione idonea a fondare la richiesta del lavoratore.

Il Giudice del Lavoro spesso per decidere sul ricorso del lavoratore nomina dei consulenti tecnici, medici-legali o periti industriali, affidando loro il compito di accertare se le mansioni a cui era adibito il lavoratore e lo specifico rischio lavorativo a cui era esposto sono tali da aver causato l’insorgenza della malattia dalla quale è affetto. Le conclusioni a cui giunge il consulente se ben motivate verranno fatte proprie dal Giudice che le porrà alla base della sua decisione.
In caso di pronuncia favorevole l’INAIL viene condannato alla corresponsione nei confronti del lavoratore delle prestazioni assistenziali ed economiche previste ex lege.

Avvocato Valeria Astolfi

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