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Dovere di visita al figlio minore: è un obbligo coercibile?

il Giudice non può in alcun modo sanzionare la condotta del genitore che si rifiuta di frequentare il proprio figlio minore

Il diritto-dovere di visita spettante al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. (Cassazione civile, ordinanza n. 6471/2020)

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6471/2020, depositata il 6 marzo 2020 ha affermato il seguente principio di diritto: “il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata”.
La Corte di Cassazione muove dal principio cardine del diritto di famiglia ossia l’attuazione dell’interesse preminente del minore. In tale ottica, il genitore non collocatario ha un vero e proprio “diritto” di visita nei confronti del figlio minore tutelato dall’ordinamento attraverso i risarcimenti e le sanzioni previste dall’art. 709 ter c.p.c., nel caso in cui l’altro genitore ne ostacoli o ne impedisca l’esercizio.

Al “diritto” di visita corrisponde anche un “dovere” di frequentazione e visita del figlio minore da parte del genitore non collocatario, teso a realizzare il diritto del figlio alla bigenitorialità e ad una crescita sana ed equilibrata; tuttavia, non si tratta di un obbligo coercibile poiché è rimesso alla libera e consapevole scelta del genitore, così come è rimessa alla libera autodeterminazione del figlio, prossimo alla maggiore età, la scelta di frequentare o meno il genitore non collocatario. Pertanto, il Giudice non può in alcun modo sanzionare la condotta del genitore che si rifiuta di frequentare il proprio figlio minore, neppure attraverso l’adozione di provvedimenti di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. poiché, così facendo, l’interesse supremo del minore subirebbe una monetizzazione preventiva e si banalizzerebbe il dovere di frequentazione del genitore che, invece, dovrebbe essere incoraggiato mediante percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi.
Resta inteso che il mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario può essere, in ogni caso, soggetto ad ammonimento da parte del Giudice e, qualora tale comportamento pregiudizievole permanga, può portare anche alla modifica dei provvedimenti in vigore in tema di affidamento, in particolare l’applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore oppure la decadenza della responsabilità genitoriale e l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per condotta pregiudizievole nei confronti dei figli e addirittura una responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

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