Il datore di lavoro è sempre responsabile della salute e della sicurezza dei propri dipendenti;
Il dipendente che presenta una patologia che non gli consente di svolgere una determinata mansione deve farlo immediatamente presente al datore di lavoro. Se tace sulle sue condizioni di salute non potrà mai chiedere il risarcimento del danno per causa di servizio, non essendo stata posta l’azienda nelle condizioni di evitare le conseguenze pregiudizievoli per la sua salute.
L’obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti è sancito dal Codice civile e scatta anche dinanzi a condotte colpevoli dei dipendenti stessi (si pensi all’operaio che sale sull’impalcatura senza indossare l’elmetto di protezione). Solo di fronte a comportamenti imprevedibili e inevitabili, che non possono cioè essere ragionevolmente anticipati, non c’è risarcimento.
Cos’è l’inidoneità al lavoro?
L’inidoneità al lavoro si verifica solo in presenza di un’infermità permanente (o la cui durata temporale sia comunque indeterminata o indeterminabile). Diverso è il caso di una malattia momentanea che richieda riposo assoluto per un periodo limitato (ad esempio un dipendente che, a seguito di incidente, debba stare fermo per quattro mesi). In questa seconda ipotesi, si ha sempre diritto alla conservazione del posto salvo verificare se, all’esito della guarigione, residuino postumi invalidanti permanenti che compromettano l’esercizio delle proprie mansioni. In ogni caso, in presenza di una “malattia temporanea”, il datore di lavoro può licenziare il dipendente solo a partire dal momento in cui i giorni di assenza dal lavoro superino il cosiddetto “periodo di comporto” previsto dal relativo contratto collettivo nazionale.
Il dipendente con inidoneità fisica può essere adibito ad altre mansioni?
Un dipendente che subisce una malattia non sempre diventa completamente inabile al lavoro e incapace di svolgere qualsiasi altra mansione. Ha diritto allora a chiedere di essere spostato in un altro settore o di essere adibito a compiti differenti rispetto a quelli cui prima era sottoposto (si pensi a un malato di ernia che chiede lo spostamento dal magazzino alla segreteria)? Ecco a riguardo cosa è stato detto dalla giurisprudenza della Cassazione. Quando l’inabilità è solo parziale il datore di lavoro non può procedere all’immediato licenziamento del dipendente incapace di svolgere le precedenti mansioni ma deve prima verificare se lo può adibire a compiti differenti, compatibili con il suo stato di salute. Ciò ovviamente a condizione che esistano posti liberi in azienda;
• per far spazio al lavoratore malato non sia necessario spostare altri dipendenti dai propri incarichi. Difatti il datore non è tenuto, per salvaguardare un posto, a modificare l’organizzazione aziendale.
L’obbligo di verificare la possibilità di ricollocazione del dipendente inidoneo va sotto il nome di repechage (lo stesso obbligo si ritrova nel caso di licenziamento per cessazione delle mansioni, del ramo di azienda o per riduzione del personale). Non si può licenziare chi si è fatto male dentro l’azienda
A quali mansioni deve essere assegnato il lavoratore inidoneo?
Il datore di lavoro deve verificare la possibilità di ricollocare il dipendente a una diversa attività riconducibile alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, anche a manSioni inferiori.Cosa deve fare il dipendente che intende contestare il licenziamento per inidoneità fisica?
Al dipendente basta contestare il licenziamento sostenendo l’esistenza, in azienda, di altre mansioni compatibili con il suo peggiorato stato di salute. Il datore di lavoro ha l’onere della prova contraria: deve cioè dimostrare l’inesistenza in organico di altre posizioni adeguate al mutato stato di salute del dipendente. Tale inesistenza deve sussistere al momento dell’intimazione del licenziamento e non in un momento successivo. Il datore non ha quindi l’obbligo di prevedere, in un momento antecedente, la possibile, futura, eventuale situazione di incompatibilità e di modulare le proprie scelte organizzative in funzione di tale ipotesi.
Regole speciali per il licenziamento del disabile
I licenziamenti per inidoneità fisica nei confronti di lavoratori disabili, ossia occupati obbligatoriamente, sono annullabili se al momento della cessazione del rapporto il numero dei rimanenti lavoratori disabili è inferiore alla quota di riserva.
In caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il datore di lavoro può procedere al licenziamento solo se l’apposita commissione medica accerta la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro. Non è infatti sufficiente il giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro deve comunicare la risoluzione del rapporto, nel termine di 10 giorni, agli uffici competenti, per la sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.
Avvocato Valeria Astolfi