Le misure restrittive imposte dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19 hanno stravolto la vita delle famiglie italiane e inciso sulle risorse economiche di molti genitori separati che ad oggi sono in seria difficoltà a corrispondere l’assegno di mantenimento ai figli.
Lo stop allo svolgimento di tutte quelle attività lavorative definite “non essenziali” ha lasciato a casa, milioni di lavoratori.
A causa del lockdown lavorativo tanti genitori non riusciranno, già dal mese di aprile, a corrispondere il contributo mensile al mantenimento dei figli e/o a favore del coniuge. previsto in sede di separazione/divorzio.
Cosa succede in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento?
In sede civile, il coniuge beneficiario può agire in via esecutiva per recuperare il credito arretrato.
In sede penale, il medesimo può sporgere denuncia/querela contro l’onerato per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.
Cosa prevedono le nostre norme giuridiche per tutelare il genitore separato?
Il nostro sistema prevede degli strumenti giuridici a tutela di chi versa in tali condizioni.
In linea generale l’istituto dell’”impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore” ex artt. 1256-1258 c.c. tutela il debitore quando la prestazione diventa impossibile, anche solo temporaneamente o parzialmente, per una causa di forza maggiore imprevedibile ed inevitabile.
Più nello specifico, il diritto delle relazioni familiari prevede la possibilità di chiedere la revisione ex art. 710 c.p.c. delle condizioni di separazione.
Infatti, è sempre possibile chiedere la revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo al mantenimento purché siano sopravvenuti fatti nuovi tali da aver impattato sul complessivo equilibrio economico-reddituale stabilito in sede di separazione. Ovviamente per poter chiedere ed ottenere la modifica dell’assegno stabilito in sede di separazione bisogna dare prova che il suddetto equilibrio abbia subito un mutamento in conseguenza della sopravvenienza di tali fatti nuovi.
La crisi economica e lavorativa scaturita dall’emergenza Coronavirus può ritenersi un fenomeno straordinario, imprevedibile e sopravvenuto. Questa caratteristiche sono tali da legittimare una richiesta di riduzione dell’assegno sempre che abbiano comportato un mutamento – o per meglio dire un peggioramento – della condizione economica dell’obbligato.
Quest’ultimo, infatti, deve trovarsi nell’oggettiva impossibilità di corrispondere l’assegno di mantenimento nella misura prevista in sede di separazione.
Il genitore obbligato non può autoridurre l’importo da versare per il mantenimento né sospenderne la corresponsione: ogni modifica relativa alla misura e alle modalità del mantenimento deve essere disposta dal giudice oppure concordata dalle parti in mediazione familiare o tramite un accordo di negoziazione assistita.
Se nella coppia vi è un clima di dialogo e di collaborazione reciproca, si suggerisce di rendere partecipe l’altra parte della condizione di oggettiva difficoltà economica in cui si versa invitandola a sottoscrivere un accordo, per il tramite degli avvocati o di un mediatore, di revisione delle condizioni di separazione.
Qualora vi sia un’elevata conflittualità, sarà necessario ricorrere al Tribunale ai sensi dell’art. 710 c.p.c., in via d’urgenza, chiedendo la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione e relativi alla misura e alle modalità del mantenimento.
Avvocato Valeria Astolfi