Prime riflessioni sul divorzio breve in Italia.
In base alla legge in vigore sul divorzio, la Legge del 1970 modificata nel 1987, il divorzio si può chiedere solo se sono decorsi tre anni dal giorno in cui i coniugi, nel giudizio di separazione, sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale, a condizione che vi sia una sentenza parziale, passata in giudicato, che attesti lo stato di separazione.
Secondo il testo approvato dalla Camera, ora al vaglio del Senato, i tempi si ridurranno a 12 mesi dalla notificazione della domanda di separazione giudiziale e a 6 mesi in caso di separazione consensuale ed, inoltre, tale nuova legge verrà applicata anche per i procedimenti in corso. Pertanto, nel caso in cui i coniugi stessero affrontando una lunga e tormentata separazione, potranno ugualmente depositare domanda di divorzio.
Altra novità importante introdotta nel nuovo testo di legge riguarda la comunione dei beni. Tale comunione, infatti, si scioglierà nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzerà i coniugi a vivere separati.
Dubbi sorgono in merito alle tempistiche procedurali e dei Tribunali italiani. Così come è stata ipotizzata la legge, si ritiene che difficilmente i Tribunali, già oberati, saranno in grado di definire la vertenza giudiziale in meno di 12 mesi. Si pensi solamente che oggi, dalla notifica del ricorso divorzile alla fissazione della prima udienza, trascorrono mediamente almeno tre mesi che vanno ad aumentare in base al carico lavorativo dei magistrati e alla sospensione feriale.
A differenza dell’Italia, che prevede l’istituto della separazione come presupposto imprescindibile per addivenire ad un divorzio, in diversi Paesi europei, come in particolare in Spagna, non vi è l’obbligatorietà dell’istituto della separazione e questo permette di velocizzare notevolmente le tempistiche per ottenere un divorzio.
Il divorzio breve in Spagna.
Il tempo necessario per ottenere una sentenza di divorzio in Spagna oscilla tra i 90 ed i 180 giorni. Questo anche alla luce del fatto che l’istituto della separazione in tale Paese è facoltativo e, pertanto, i coniugi possono scegliere di addivenire immediatamente ad un divorzio.
Rilevante è sottolineare che i Tribunali spagnoli ammettono domande di divorzio presentate non solo da cittadini spagnoli o da coppie miste (cittadino spagnolo e non), ma anche da due coniugi stranieri che abbiano un collegamento con l’ordinamento spagnolo. È in realtà una possibilità che già esisteva nella legge processuale spagnola, ma che è stata rafforzata dal Regolamento CE n. 2201/2003 (relativo alla “competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale”) e che è attualmente il testo di riferimento in tutta l’Unione Europea ad eccezione della Danimarca.
Il criterio che permette ai cittadini stranieri di presentare una domanda di divorzio è la residenza stabile dei coniugi, od anche uno solo di essi, in territorio spagnolo. Ciò nella pratica non significa necessariamente una residenza permanente od esclusiva, né di lunga durata, ma significa avere in Spagna un centro di interessi o di vita o di attività professionale per un periodo sufficiente.
Esempi di collegamento con il territorio spagnolo possono essere vari come: documenti accreditativi del domicilio, contratto di affitto, utenze, ecc.
Da giurisprudenza recente emerge che i giudici spagnoli considerino 5 o 6 mesi un tempo abbastanza ragionevole di residenza dei coniugi in Spagna prima di presentare una domanda di divorzio, ma, in molti casi, ciò dipende dalla documentazione presentata.
La celerità di tale procedimento per divorzio in Spagna viene garantita ai coniugi che scelgono la procedura per “mutuo acuerdo”, ossia un divorzio consensuale, e non una procedura contenziosa che prevede, anche in territorio iberico, tempi maggiori anche se più rapidi rispetto alle attuali tempistiche italiane.