L’adozione di maggiorenne (articoli 291-314 del codice civile, modificati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184) è un istituto nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di tramandare il nome ed il patrimonio familiare.
Possono adottare le persone, coniugate o meno, che abbiano compiuto 35 anni e che superino di almeno 18 anni l’età di coloro che vogliono adottare. Non esiste un limite massimo di età. Così, in teoria, un ottantenne potrebbe adottare validamente un sessantenne.
È ammissibile una pluralità di adozioni da parte dello stesso adottante, ma nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo il caso che gli adottanti siano marito e moglie. Il divieto, giustificato dalla necessità di evitare status familiari confliggenti, resta anche se il primo adottante è deceduto (Tribunale Milano 21 novembre 1988).
L’adozione non ha effetti legittimanti e l’adottato conserva i diritti e doveri verso la famiglia di origine. L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato ed i parenti dell’adottante, salve le eccezioni previste dalla legge (es. in tema di impedimenti matrimoniali, ex articolo 587 del codice civile).
Diversamente, i figli dell’adottato assumono la stessa posizione giuridica dei discendenti del figlio legittimo (Cassazione 6 settembre 1978, n. 420).
L’adozione di un maggiorenne è possibile, però, non si tratta della consueta adozione del minore.
In presenza di simili circostanze, i presupposti e la procedura sono diversi.
Al fine di adottare un maggiorenne vengono richiesti:
- Il consenso dell’adottante e dell’adottando, o del suo legale rappresentante
- Il consenso di entrambi i genitori naturali dell’adottando
- Il consenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando se coniugati e non legalmente separati
- Il consenso degli, eventuali, figli maggiorenni dell’adottante.
In seguito all’adozione di un maggiorenne:
- L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al suo.
- Se l’adozione è compiuta dai coniugi, l’adottato assume il cognome del marito, sempre che di comune accordo i genitori non decidano di attribuire il cognome materno.
- Diventa erede dell’adottante nella stessa posizione dei suoi figli, ma all’adottante non spetta nessun diritto di successione sui beni dell’adottato.
- Acquista il diritto agli alimenti.
La presenza di figli del richiedente l’adozione costituisce, di regola, un impedimento alla richiesta, non più invece la presenza di figli maggiorenni consenzienti, dopo la Sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1988, n. 557.
Tuttavia la Corte di Cassazione con Sentenza n. 2426 del 3 febbraio 2006 ha precisato che quando l’adozione riguardi il figlio del coniuge che già appartenga, assieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell’adottante, la presenza dei figli minorenni non preclude in assoluto l’adozione. Spetterà al giudice del merito valutare, caso per caso, la convenienza dell’adozione nell’interesse dell’adottando. Tale convenienza sussiste quando detto interesse trovi effettiva e concreta realizzazione nel costituendo vincolo formale, vale a dire nella comunione di intenti di tutti i membri del nucleo domestico compresi i figli dell’adottante.
Nello stesso senso si è espresso di recente il Tribunale di Torino, con Sentenza del 25 luglio 2014, nel caso di adottanda maggiorenne, sorella uterina dei figli minori dell’adottante, che da anni aveva interrotto i rapporti con il padre effettivo ed aveva instaurato un solido legame familiare con il marito della propria madre. L’eccezione alla regola si giustifica in quanto l’adozione contribuisce, nel caso di specie, a consolidare l’unità familiare.
Nelle pronunce summenzionate i nuovi vincoli personali ed affettivi sono stati considerati preminenti sulle relazioni della famiglia biologica. L’adozione dà copertura giuridica ad una situazione di fatto meritevole di tutela.
La richiesta di adozione si presenta con domanda indirizzata al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Il giudice dispone l’adozione dopo aver verificato che tutte le condizioni di legge sia state adempiute e che la stessa convenga all’adottando. L’adozione ha efficacia dalla data della sentenza con cui viene pronunciata. Il provvedimento viene poi trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
L’adozione di maggiorenne può essere revocata, ma solo per indegnità dell’adottato o dell’adottante, nei casi tassativi previsti dalla legge (articoli 306 e 307 del codice civile).
Avvocato Valeria Astolfi