Domanda: Quali sono le forme di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia?
Con la Legge n° 6 del 2004 il legislatore ha fortemente ristrutturato il Titolo XIII del Codice Civile italiano: “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”, ex artt. 404-432, mantenendo nel nostro ordinamento i tradizionali istituti della “Interdizione” e della “Inabilitazione” e introducendo l’inedita figura “dell’Amministratore di sostegno”.
In tutti e tre i casi comunque, l’iter di individuazione “dell’Amministratore di Sostegno”, “Curatore Provvisorio” o “Tutore”, che è chiamato a provvedere agli interessi del “Beneficiario”, “Inabilitato” o “Interdetto”, viene scelto dallo stesso soggetto da sostenere o dal Giudice, preferibilmente fra i suoi parenti entro il quarto grado (ma può essere anche un estraneo), che dimostri di essere comunque disponibile e idoneo all’incarico. In pratica, la misura della “Amministrazione di sostegno” è certamente meno afflittiva e limitativa rispetto alla “Inabilitazione” o “Interdizione”, consentendo a persone anche temporaneamente in condizione di fragilità (spesso solo emotiva), di gestirsi autonomamente la vita quotidiana, solo con l’ausilio, per gli affari di maggiore complessità economica o organizzativa, di una persona cara più esperta e/o giovane.
La misura della “Inabilitazione”, invece, può essere chiesta in limitati e tipicizzati casi: vizio parziale di mente, eccessiva prodigalità, abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, sordità o cecità dalla nascita / prima infanzia (“se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente”).
Infine, “l’Interdizione” può essere invocata solo in condizione di grave infermità mentale, che renda la persona incapace del tutto a provvedere ai propri interessi. Questi istituti debbono essere richiesti al Giudice tutelare territorialmente competente, dai parenti del soggetto, dagli operatori socio-sanitari ai quali fosse stato affidato o persino da lui stesso.
Nel caso il Giudice ne ravvisasse l’opportunità, egli quindi emanerà un apposito Decreto motivato, che indicherà, il più dettagliatamente possibile: le generalità “dell’Amministratore” / “Curatore Provvisorio” / “Tutore”, la durata e l’oggetto dell’incarico (con l’indicazione degli atti non lasciati all’autodeterminazione dell’assistito e i limiti di spesa economica) e la periodicità delle rendicontazioni che il soggetto nominato dovrà presentare per dimostrare l’effettivo benessere generale del “Beneficiario” / “Inabilitato” / “Interdetto”.
Naturalmente, l’istituto prescelto, così come anche il singolo soggetto individuato, possono sempre essere revocati / rimossi dal Giudice, in caso di mala gestione, insufficienza della misura, ovvero completa risoluzione delle difficoltà della persona da proteggere in questione.
Advocat Maria Cristina Morganti
Approfondimento e dettagli sulla: legge n°6 dell 2004