Nella comunione dei beni non rientrano in modo esclusivo alcune categorie di acquisti:
Gli acquisti per beni di utilizzo strettamente personale o necessari all’esercizio della professione ognuno dei coniugi.
- I soldi derivanti dal risarcimento del danno o i beni acquistati con quel denaro.
- Le donazioni o quello che viene acquistato con il prezzo di vendita di donazioni.
- I beni ricevuti in eredità o quello che viene acquistato con il prezzo di vendita dell’eredità.
- I beni dei quali si era proprietari prima di sposarsi.
Il resto è in comunione.
Se una coppia è sposata in comunione dei beni, i coniugi sono contitolari, al 50%, degli acquisti fatti tra il giorno del matrimonio e quello dell’eventuale separazione, anche quando l’acquisto viene fatto da uno dei coniugi, o se il prezzo è stato pagato con i soldi di costui, i beni entrano lo stesso e in automatico nella comunione, indipendentemente da una esplicita manifestazione di volontà in questo senso.
Se all’atto di acquisto partecipa il marito e non la moglie, ed è lui che si reca dal notaio e firma il rogito, l’immobile da lui acquistato rientra nella comunione e appartiene pro quota anche alla moglie. In caso di separazione dovrà essere diviso in parti eque.
La Corte di Cassazione precisa che, in caso di comunione legale tra i coniugi, “il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce oggetto della comunione tra loro e diventa in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività di uno dei coniugi”.
La casa acquistata da uno dei coniugi non rientra nella comunione a condizione che:
L’immobile sia stato acquistato con il denaro di un singolo coniuge, che gli deriva dalla vendita di beni ricevuti in donazione o in eredità, che non rientrano nella comunione, o di beni suoi personali, dei quali era proprietario prima del matrimonio.
Il rogito di acquisto dell’immobile deve contenere la riserva di proprietà a favore del singolo coniuge. L’altro coniuge si deve presentare dal notaio e fornire esplicita dichiarazione dove dichiara di rinunciare alla sua parte di proprietà del bene, questa dichiarazione deve essere riportata nell’atto di acquisto e firmata dall’interessato.
Esclusivamente in presenza di simili condizioni è possibile escludere dalla comunione la casa acquistata dal marito senza che la moglie abbia partecipato all’acquisto.
Avvocato Valeria Astolfi